Statuto

Associazione Culturale

Archivio del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto

STATUTO

Articolo 1. Costituzione

1.1       E’ costituita l’Associazione Culturale “Archivio del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto”.

1.2       E’ una libera Associazione di fatto, apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, fondata sui principi ed i valori del bene comune e della crescita culturale, regolata con rispetto delle norme dettate dal Codice Civile, Titolo I, Cap. III, negli artt. 14-42, ed in particolare all’art. 36, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2. Sede

2.1       L’Associazione ha sede legale a Guidonia Montecelio (RM) in Via Monte Nero n.21 presso l’Art Hub #Make-in{Rome}.

2.2       L’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può trasferire la sede legale ovvero istituire sedi secondarie e sedi operative.

2.3       A tutti gli effetti il Consiglio Direttivo si intende domiciliato presso la sede legale dell’Associazione.

2.4       Il sito web ufficiale dell’Associazione è www.carlodaloisiodavasto.it

Articolo 3. Scopo, obiettivi e attività

3.1       L’Associazione ha lo scopo precipuo di sostenere la valorizzazione dell’opera e delle opere del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto e di tutelarne il nome e la memoria nel tempo, promuovendo la giusta collocazione in termini storico-critici della figura e del percorso culturale e creativo dell’artista.

3.2       L’Associazione persegue l’obiettivo di avviare e strutturare un processo progressivo e sistemico di ricerca, acquisizione (in disponibilità ovvero in funzionale visione), digitalizzazione, catalogazione, conservazione e divulgazione – nelle forme e nelle modalità di volta in volta ritenute congrue e opportune – del complessivo patrimonio creativo e documentale prodotto, per costruire e consolidare l’Archivio storico del Maestro e consentire di svilupparne il Catalogo generale e ragionato, quali strumenti di ricostruzione e di analisi filologica e storica, come anche per attuare una corretta e piena salvaguardia di tutte le testimonianze, materiali e immateriali, connesse al suo Nome.

3.3       L’Associazione può promuovere, organizzare, amministrare, svolgere e/o sostenere ogni attività, diretta o collaterale, di carattere informativo, formativo, espositivo, culturale, artistico, celebrativo, turistico, promozionale, sociale, ricreativo, finanziario e/o economico, ritenuta utile e strumentale al perseguimento dello scopo costitutivo; a titolo solo esemplificativo e non esaustivo:

  1. Diffondere la conoscenza della vita e della produzione artistica del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto, nonché ampliare la conoscenza della cultura artistica – in particolare romana e abruzzese, ma non solo – favorendo contatti e relazioni tra persone, enti ed associazioni.
  2. Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali nei confronti della produzione artistica correlabile alla figura del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto, affinché sappiano trasmettere la corretta conoscenza del contesto storico e culturale in cui l’artista ha operato, per sensibilizzare e valorizzare la divulgazione, la circolazione e la visibilità della Sua produzione culturale e creativa.
  3. Progettare, creare, sviluppare metodi di intervento atti alla promozione di iniziative culturali connesse al nome del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto.
  4. Promuovere e organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti, pubblici e privati, eventi, quali, ad esempio, conferenze, corsi, seminari, convegni, workshop, incontri, mostre, rassegne, performance, laboratori, concorsi, festival e premi, ovvero produzioni e proiezioni di video, film, documentari e qualsivoglia altra attività divulgativa attinente allo scopo di promuovere la cultura artistica connessa alla figura del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto.
  5. Promuovere e/o gestire spazi al chiuso o all’aperto per organizzare eventi connessi o in nome del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto.
  6. Valorizzare i siti artistico-museali e la produzione artistica, in particolare romana e abruzzese ma non solo, in linea con la versatile attività del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto, creando un rapporto di partecipazione con il pubblico, anche giovanile.
  7. Promuovere una socializzazione del sapere attivando processi di interazione tra individuo e collettività.
  8. Suggerire e promuovere strategie di approccio all’arte in tutti i suoi molteplici aspetti, anche i meno indagati.
  9. Proporsi come luogo fisico e virtuale di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
  10. Reperire e gestire donazioni e/o fondi sia pubblici che privati, attrezzature e immobilizzazioni, materiali e immateriali, richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenuta utile, necessaria e pertinente per raggiungere lo scopo sociale.
  11. Realizzare tutte quelle attività che l’Associazione riterrà opportune per procacciarsi i mezzi necessari per lo svolgimento delle proprie attività.
  12. Realizzare e gestire siti internet ed altre piattaforme tecnologiche e digitali inerenti allo scopo, agli obiettivi ed alle attività dell’Associazione, utilizzando tutte le risorse che la più moderna tecnologia può mettere a disposizione.
  13. Rilasciare consulenze, perizie e certificazioni di autenticità riguardanti le opere e i documenti del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto di proprietà di collezionisti pubblici o privati, su delega degli eredi, ai sensi dell’art. 23 della legge sul diritto di autore.
  14. Avvalersi di collaboratori esterni e/o di consulenti qualificati e/o di altre persone specializzate, a seconda delle necessità, per lo sviluppo delle iniziative, come da supporto per le eventuali perizie di autenticità.
  15. Intrattenere e potenziare i rapporti divulgativi con i mass-media inerenti lo scopo, gli obiettivi e le attività dell’Associazione.
  16. Svolgere e/o promuovere attività di studio, ricerca, critica e approfondimento dell’arte italiana del ‘900 con particolare riferimento al periodo storico e ai movimenti artistici e culturali nei quali ha operato ovvero ne è stato animatore e divulgatore il Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto.
  17. Promuovere e/o intraprendere attività editoriali, anche in formato digitale, per la pubblicazione e la commercializzazione di contributi documentali storico-critici dedicati all’opera del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto ed all’arte italiana contemporanea, quali, ad esempio, libri, riviste, cataloghi, bollettini, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
  18. Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.
  19. Collaborare con le istituzioni e gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
  20. Favorire e perseguire gli scambi artistici e culturali internazionali.
  21. Partecipare ad altre associazioni, società, enti e consorzi aventi scopi analoghi o connessi ai propri ovvero le cui attività si integrino nell’attività dell’Associazione stessa.
  22. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

3.4       L’Associazione può promuovere, coordinare, collaborare e gestire analoghe attività riferibili a personalità creative significativamente vicine alla figura del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto, per diretta relazione familiare, culturale ed artistica.

3.5       L’Associazione vuole configurarsi come l’unico soggetto giuridico autorizzato, anche quale mandatario dei discendenti dell’artista, a rilasciare certificati di autenticità delle opere del Maestro. Per le perizie l’Associazione si avvarrà della consulenza della Consulta Artistico-Culturale e/o di consulenti esterni, quali periti tecnici, grafologi, legali, studiosi e storici dell’arte. La perizia potrà avvenire su richiesta del collezionista, ma anche nell’interesse dell’Archivio, garante della tutela dell’opera dell’artista. Tale tutela potrà esercitarsi, in casi specifici, mediante la denuncia di fatti illeciti di cui una specifica opera dovesse essere oggetto.

Articolo 4. Rapporti con altri soggetti

4.1       L’Associazione può relazionarsi con altre associazioni, organizzazioni, fondazioni, centri culturali, musei, cooperative e soggetti del no profit, attraverso l’adesione o la stipula di un patto associativo ovvero di un protocollo d’intesa che, sulla base di un programma culturale e/o di iniziative condivise, ne impegni reciprocamente le organizzazioni per il perseguimento delle finalità.

Articolo 5. Soci

5.1       L’Associazione è aperta all’adesione di chiunque, soggetto fisico maggiorenne o giuridico, ne intenda condividere gli scopi, lo spirito e gli ideali e sia in grado con il proprio apporto morale e/o culturale, materiale e/o immateriale, di sostenerne il perseguimento.

5.2       L’interessato può fare domanda di adesione all’Associazione, sottoscrivendola su proprio “media” intestato ovvero mediante apposito modulo predisposto dall’Associazione che contenga, oltre a tutte le informazioni utili di contatto:

–     nome, cognome e dati anagrafici dell’aspirante socio, con copia di documento, nel caso di persona fisica;

–     copia della visura camerale con indicazione del rappresentante delegato ai rapporti con l’Associazione, nel caso di persona giuridica;

–     altra documentazione ritenuta necessaria od opportuna attestante le finalità e l’attività del richiedente;

–     dichiarazione di espressa approvazione del presente Statuto, di attenersi alle deliberazioni degli Organi Sociali ed ai regolamenti interni, di condivisione e di impegno a sostenere le finalità e le iniziative dell’Associazione, indicando eventuali competenze, risorse e relazioni che si intendono mettere a disposizione per il perseguimento degli scopi costitutivi.

5.3       Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione del nuovo associato – su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno un socio costitutivo – con la maggioranza dei 2/3 (due terzi). L’ammissione viene ratificata al richiedente. L’eventuale diniego di ammissione viene comunicato, con l’eventuale motivazione, al soggetto interessato.

5.4       I Soci dell’Associazione si distinguono tra soci costitutivi e soci sottoscrittori e si articolano in:

  • Soci Promotori (costitutivi)
  • Soci Naturali (costitutivi)
  • Soci Ordinari (sottoscrittori)
  • Soci Sostenitori (sottoscrittori)
  • Soci Onorari (sottoscrittori)

5.5       Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stabilire la quota associativa minima e/o periodica, eventualmente distinta per specifiche tipologie di adesione.

5.6       L’eventuale entità della quota associativa di partecipazione, oltre a quella minima prevista, è a libera discrezione degli aderenti, come anche la facoltà di erogare contributi e liberalità di qualsiasi natura e in qualsiasi momento della vita associativa.

5.7       Le quote associative non sono restituibili, non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

5.8       Possono essere di diritto Soci Naturali e quindi soci costitutivi dell’Associazione, i discendenti diretti del Maestro, che per manifesta disponibilità, apporto di risorse e/o specifiche competenze, intendono concorrere al raggiungimento degli scopi costitutivi.

5.9       I Soci Naturali sono individuati e cooptati – previa espressa accettazione degli stessi – dal Consiglio Direttivo tra i discendenti diretti del Maestro che, anche nel tempo, intendano contribuire in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale e morale, economico e finanziario, materiale e immateriale, alla costituzione, allo sviluppo ed al perseguimento dei fini dell’Associazione; i soci costitutivi (Soci Promotori e Soci Naturali) fanno stabilmente parte del Consiglio Direttivo e solo tra di loro è scelto il Presidente.

5.10    La qualifica associativa di base è quella di Socio Ordinario ed è riconosciuta a chiunque – persona fisica o giuridica – intenda condividere e promuovere le finalità e le iniziative dell’Associazione, si impegni ad onorare e rispettare in toto lo Statuto ed a contribuire, per tutta la permanenza del vincolo associativo e nei tempi previsti, con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.11    La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a quei soggetti – persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsor, banche, fondazioni, ecc. – che intendono sostenere moralmente e materialmente le finalità e le iniziative dell’Associazione, sottoscrivendo e apportando significative risorse utili al perseguimento delle finalità.

5.12    Il Consiglio Direttivo si relaziona periodicamente con i Soci Sostenitori per rendicontare le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro dell’Associazione.

5.13    Il Consiglio Direttivo può nominare, anche su proposta di terzi, Soci Onorari dell’Associazione, enti pubblici o privati che si distinguano per meriti particolari nei settori d’interesse dell’Associazione ovvero tra personalità di indiscussa fama ed integrità morale, soprattutto nell’ambito del panorama artistico, culturale e imprenditoriale italiano ed internazionale, allo scopo di accrescere il prestigio e la reputazione dell’Associazione per il perseguimento delle finalità costitutive.

5.14    Il Consiglio Direttivo acquisisce da ogni Socio Onorario una dichiarazione scritta su carta intestata di accettazione della nomina ed avente il contenuto minimo di cui al successivo comma 5.15.

5.15    I Soci Onorari, pur rimanendo esterni all’Associazione e non assumendo quindi, a norma di legge, la responsabilità giuridica prevista per i soci costitutivi, devono comunque dichiarare, nel momento in cui accettano la nomina, di condividere gli scopi dell’Associazione, di non richiedere alcun compenso a fronte della nomina ricevuta ed accettata, nonché di consentire di associare gratuitamente il loro nome e/o la loro immagine all’Associazione ed alle sue iniziative, rendendosi in tal modo disponibili a supportarne l’operatività.

5.16    Ai Soci Onorari non è richiesta alcuna quota associativa, ma competono gli stessi diritti e doveri previsti dal presente Statuto per i soci sottoscrittori, con esclusione, però, del diritto di voto in Assemblea.

5.17    Tutti gli associati restano tali a tempo indeterminato e mai temporaneo e cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per causa di decesso, solo per:

  1. a) recesso volontario motivato da notificarsi per iscritto all’Associazione con idoneo mezzo attestante la ricezione;
  2. b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), dovuta a:

–     inadempienza del socio agli obblighi derivanti dallo Statuto e/o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea dell’Associazione;

–     mancato versamento di conferimento dovuto nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato e comprovato motivo;

–     indegnità per comportamento destabilizzante e contrario all’ordinaria correttezza e rispetto nei rapporti tra i Soci e/o con l’esterno ovvero avendo arrecato danni morali e/o materiali all’Associazione.

  1. c) scioglimento dell’Associazione.

5.18    L’esclusione ovvero il recesso hanno effetto dalla data di deliberazione ovvero di ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 6. Diritti e Doveri degli Associati

6.1       Tutti i Soci sono impegnati, nel rispetto dello Statuto, a sostenere con il proprio apporto – tecnico e professionale, materiale e immateriale – le attività e le iniziative dell’Associazione ed a promuovere la più ampia divulgazione degli scopi fondativi di cui all’articolo 3.

6.2       I soci costitutivi, in quanto tali, partecipano attivamente e responsabilmente in prima persona alla ragione costitutiva ed alla vita dell’Associazione, apportando al patrimonio della stessa, proporzionalmente alle proprie possibilità e disponibilità, le risorse economiche e finanziarie necessarie al suo sostentamento primario, nonché, di volta in volta, al perseguimento di obiettivi specifici, così come deliberati dagli organi dell’Associazione; analogamente, i soci costitutivi, in quanto tali, mettono a disposizione dell’Associazione il patrimonio documentale a loro disponibile, necessario ed indispensabile per il perseguimento degli scopi, degli obiettivi e delle attività statutarie dell’Associazione.

6.3       Tutti i soci, costitutivi e sottoscrittori, hanno diritto di voto in Assemblea, purché in regola con le quote associative. I soci sottoscrittori possono candidarsi per la nomina al Consiglio Direttivo solo dopo 6 (sei) mesi dalla loro adesione all’Associazione.

6.4       Tutti i soci, costitutivi e sottoscrittori, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, ad attenersi alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali dell’Associazione e ad onorare il pagamento delle eventuali quote sociali, ordinarie o straordinarie, deliberate. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell’Associazione o nei casi di morosità di conferimento dovuto, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare nell’ordine le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

6.5       I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea dei Soci.

Articolo 7. Patrimonio e Fonti di finanziamento

7.1       Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

–     dal patrimonio mobiliare ed immobiliare, materiale e immateriale, di proprietà dell’Associazione;

–     da contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;

–     da eventuali fondi di riserva.

L’Associazione gode di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento delle sue finalità, fondi derivanti da contributi e/o da oblazioni da parte degli stessi Soci aderenti e/o di terzi.

7.2       I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali ulteriori contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo.

7.3      L’Associazione trae i mezzi e le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità costitutive principalmente da:

  1. a) contributi occasionali o periodici, erogazioni, donazioni, lasciti e da ogni altro conferimento – a titolo di liberalità – di denaro, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali, offerti da chiunque, condividendone lo scopo, intenda supportarne la destinazione degli stessi all’attuazione degli obiettivi e delle attività dell’Associazione;
  2. b) finanziamenti infruttiferi e/o contributi a fondo perduto stanziati da enti pubblici e privati;
  3. c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione e redditi di tutti i beni pervenuti all’Associazione;
  4. d) oblazioni raccolte;
  5. e) rimborsi e/o ricavi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, diffusione di pubblicazioni, erogazione di servizi, prodotti ed altre attività coerenti e concorrenti al raggiungimento degli scopi e ad essi direttamente connesse o di essi integrative;
  6. f) ogni altra entrata o cespite patrimoniale.

7.4       Attività marginali di carattere commerciale e produttivo, così come ogni altro tipo di entrata, dovrà rispettare scrupolosamente i limiti e le norme imposte dalla Legge in materia.

7.5      I fondi raccolti dall’Associazione sono vincolati alla realizzazione dello scopo costitutivo. Essi, pertanto, potranno essere impiegati esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività e del sostenimento dei costi strumentali alla realizzazione degli obiettivi dell’Associazione.

7.6       Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.

7.7      Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione o in occasione del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 8. Esercizio e Bilancio

8.1       L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

8.2       Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario (bilancio), alla stesura di una relazione sull’andamento della gestione ed alla predisposizione del bilancio di previsione.

8.3       Il rendiconto (bilancio), compilato con chiarezza e con criteri di oculata prudenza, deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione e deve essere costituito dal consuntivo dell’esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi, in modo da poter essere presentato agli associati, per l’approvazione dall’Assemblea ordinaria dei Soci, ogni anno entro il mese di aprile. La documentazione di bilancio deve poter essere visionabile, su richiesta, da ciascun Socio da almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea.

8.4       L’Associazione è obbligata ad impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9. Organi

9.1       Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente e il Tesoriere
  • la Presidenza Onoraria
  • la Consulta Artistico-Culturale (e l’eventuale Direttore Artistico)
  • l’Organo di Controllo (se istituito per necessità)

9.2       Tutte le cariche elettive sono gratuite. Nello svolgimento del proprio mandato si ha soltanto diritto ad un rimborso delle spese eventualmente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate ovvero successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Assemblea dei Soci

10.1    L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto e di indirizzo, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento di eventuali quote dovute.

10.2    Ogni associato ha diritto ad un voto nominale e può delegare la propria rappresentanza in Assemblea con delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di 2 (due) deleghe.

10.3    L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per adempiere ai compiti di cui al successivo comma 10.10 lettera d).

10.4    L’Assemblea è convocata in via straordinaria – per proposte di modifiche statutarie, sui ricorsi dei Soci, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione ovvero quando sia ritenuta necessaria – dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o se richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati e, in tale ultimo caso, deve essere riunita entro 30 (trenta) giorni.

10.5    La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata agli associati con qualsiasi idoneo mezzo, anche digitale, attestante la ricezione della stessa e riportante l’ordine del giorno, da inoltrare agli interessati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati anche il giorno e l’ora per una seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

10.6    In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti, salvo diversamente previsto nel presente Statuto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero degli intervenuti. L’Assemblea dei Soci viene considerata regolarmente costituita anche se svolta in video conferenza o con analoghe soluzioni tecnologiche di comunicazione a distanza.

10.7    L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In mancanza di questi, l’Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all’Assemblea. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da persona all’uopo designata dall’Assemblea medesima.

10.8    Il verbale dell’Assemblea deve essere firmato dal presidente e dal segretario e trascritto su apposito registro.

10.9    Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio telematico di comunicazione a ciascun Socio.

10.10  L’Assemblea dei Soci dell’Associazione:

  1. a) discute ed approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, predisposto e presentato dal Consiglio Direttivo, nonché discute e ratifica il bilancio di previsione corrente;
  2. b) determina ed approva le linee guida generali per lo sviluppo delle attività;
  3. c) ratifica la nomina dei componenti nel Consiglio Direttivo espressi di diritto dai soci costitutivi e conseguentemente nomina i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
  4. d) delibera l’eventuale nomina dell’Organo di controllo e delle modalità di funzionamento;
  5. e) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  6. f) approva eventuali regolamenti interni;
  7. g) delibera sulle cause di scioglimento e sulla nomina e sui poteri del liquidatore;
  8. h) assume ogni altra deliberazione relativa alla vita ed alle attività dell’Associazione.

10.11  L’Assemblea dei Soci ha la facoltà di deliberare la richiesta di riconoscimento dell’Associazione in persona giuridica.

10.12  Le votazioni sono previste per voto palese ovvero a scrutinio segreto sulle questioni personali o quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei partecipanti aventi diritto al voto.

Articolo 11. Consiglio Direttivo

11.1    Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, dei quali almeno i 2/3 (due terzi) sono costituiti di diritto – salvo indisponibilità personali e comunque previa espressa accettazione in sede di Assemblea – dai soci costitutivi (Soci Promotori e Soci Naturali), mentre i restanti membri vengono eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci sottoscrittori.

11.2    I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentate.

11.3    I membri elettivi del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

11.4    Per la sostituzione di membri elettivi del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, decadenza, o comunque cessazione verificatasi nel corso del mandato, subentreranno i primi non eletti. I membri subentrati scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

11.5    Il Consiglio Direttivo si riunisce – anche con modalità tecnologiche di comunicazione a distanza, quali video conferenza e/o conferenza telematica – almeno 3 (tre) volte l’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente ne ravveda l’esigenza ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, su convocazione del Presidente da inoltrare ai Consiglieri, con qualsiasi idoneo mezzo, anche digitale, attestante la ricezione e riportante l’ordine del giorno, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sono presenti tutti i propri membri.

11.6    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei componenti intervenuti.

11.7    Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede.

11.8    Le votazioni sono previste con voto palese ovvero a scrutinio segreto sulle questioni personali o quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei partecipanti alla riunione.

11.9    Con l’ausilio del Tesoriere o, in assenza, di uno dei componenti chiamato dal presidente a fungere da segretario, le riunioni sono verbalizzate e sottoscritte da entrambi e il verbale trascritto su apposito registro.

11.10  Delle delibere del Consiglio Direttivo deve essere data pubblicità mediante invio telematico di comunicazione a ciascun Socio.

11.11  Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria gestione e amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all’Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo, in particolare, è demandato a:

  1. a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea ed attuare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  2. b) nominare il Presidente e il Tesoriere;
  3. c) predisporre il bilancio di previsione annuale da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea, nonché a predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sull’andamento della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. d) deliberare circa la quantificazione delle quote di adesione da richiedere agli associati;
  5. e) assumere i provvedimenti necessari qualora le attività programmate richiedano variazioni rispetto al bilancio preventivo approvato, ovvero quando le entrate risultino inferiori al preventivo previsto e tali da non consentire l’attuazione delle attività stesse; gli interventi sulla gestione che comportano significative variazioni sul bilancio di previsione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  6. f) convocare l’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, in caso di assenza del Presidente o per specifiche esigenze e necessità;
  7. g) delegare al Presidente il compimento, con poteri di firma e di rappresentanza, degli specifici atti giudicati necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi associativi;
  8. h) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  9. i) deliberare circa l’ammissione dei nuovi Soci e sulla qualificazione dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari, nonché sull’esclusione dei Soci inadempienti;
  10. l) definire e stipulare protocolli d’intesa con soggetti terzi, come valutare ed approvare la partecipazione dell’Associazione in altre organizzazioni, utili al perseguimento delle finalità associative;
  11. m) individuare e perseguire l’acquisizione di risorse ovvero la definizione di accordi aventi anche natura economica e finanziaria, utili al perseguimento dello scopo costitutivo;
  12. n) deliberare circa la nomina dei membri e coordinarsi con l’attività della Consulta Artistico-Culturale, ratificandone le proposizioni;
  13. o) nominare i componenti della Presidenza Onoraria, attribuendo il titolo a personalità e/o a rappresentanti di Enti di particolare prestigio per il perseguimento dello scopo costitutivo;
  14. p) deliberare circa la possibilità di trasferire la sede legale ovvero di istituire sedi secondarie e sedi operative;
  15. q) deliberare sulle liti attive e passive.

11.12  Il Consiglio Direttivo ha il potere di affidare in via temporanea ad uno o più dei suoi membri singole funzioni o incarichi. Non possono formare oggetto di delega al Presidente o ad altri membri le attribuzioni di cui alle lettere c) ed e) del precedente punto 11.11.

11.13  Ai sensi dell’Art. 40 del Codice Civile, i componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione e della vigilanza delle risorse raccolte e della loro destinazione allo scopo stabilito.

11.14  Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti del Consiglio Direttivo di trarre dall’attività svolta un lucro personale.

Articolo 12. Presidente e Tesoriere

12.1    Il Presidente e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

12.2    Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale e sostanziale dell’Associazione, ne cura e coordina la gestione ordinaria e straordinaria, rispondendo del proprio operato nei confronti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

12.3    Il Presidente, in particolare:

  1. a) convoca l’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, e il Consiglio Direttivo;
  2. b) dirige e coordina le attività di competenza del Consiglio Direttivo e, in particolare, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri soggetti ed organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell’Associazione;
  3. c) cura e coordina l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
  4. d) svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo;
  5. e) può conferire, nell’ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio Direttivo, deleghe a terzi ovvero procure generali o speciali, anche per il compimento di singoli atti;
  6. f) può delegare, temporaneamente e per specifiche situazioni, la rappresentanza dell’Associazione;
  7. g) può esercitare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, fatta salva la necessaria ratifica di tale organo da effettuare nella successiva riunione, tempestivamente convocata;
  8. h) verifica il costante rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio dell’Associazione e predispone, con l’ausilio del Tesoriere, per poi sottoporli all’approvazione del Consiglio Direttivo, i documenti di bilancio e di gestione;
  9. i) custodisce, con l’ausilio del Tesoriere, la documentazione contabile, amministrativa e gestionale afferente all’Associazione;
  10. l) con l’ausilio e d’intesa con il Tesoriere, può aprire, gestire e chiudere depositi e/o conti finanziari, nonché procedere agli incassi ed alle uscite inerenti all’attività dell’Associazione;
  11. m) riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo in ordine all’attività svolta.

12.4    Le funzioni esecutive del Tesoriere consistono in:

  1. a) coadiuvare il Presidente nell’organizzazione e nell’amministrazione dell’Associazione;
  2. b) collaborare con il Presidente per l’attuazione delle iniziative e di ogni altra attività deliberata;
  3. c) curare, gestire e controllare la corretta tenuta della contabilità e dei registri sociali;
  4. d) vigilare sulla corretta gestione dei fondi costituenti patrimonio separato, delle quote e delle risorse dell’Associazione;
  5. e) elaborare i documenti di bilancio e di gestione;
  6. f) prestare la propria consulenza nell’applicazione delle norme di Legge e dello Statuto agli atti di interesse dell’Associazione;
  7. g) coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’individuazione e nell’acquisizione di qualsiasi risorsa utile al perseguimento delle finalità associative;
  8. h) curare la conservazione e la custodia di tutta la documentazione afferente l’operatività dell’Associazione;
  9. i) poter essere delegati dal Presidente ad operare, con firma disgiunta, su depositi e/o conti finanziari dell’Associazione;

12.5    Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione in visione, di qualunque componente del Consiglio Direttivo che ne faccia richiesta, la documentazione di cui al precedente comma 12.4.

Articolo 13. Consulta Artistico-Culturale

13.1    La Consulta Artistico-Culturale – da ora Consulta – è composta dal Presidente dell’Associazione e da un numero pari di membri nominati, anche in fasi diverse, dal Consiglio di Direttivo, individuando – anche tra i suoi componenti, come tra i non Soci – profili qualificati e di eccellenza nel campo della cultura umanistica e della competenza artistica, interessati ed in grado di apportare un contributo significativo al perseguimento dello scopo, degli obiettivi e delle attività costitutive.

13.2    I membri della Consulta restano in carica fino a revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso.

13.3    La Consulta può decidere di nominare il Direttore Artistico-Culturale dell’Associazione e di dotarsi di un proprio regolamento interno, da sottoporre entrambi all’approvazione del Consiglio Direttivo;

13.4    La Consulta, in relazione con gli Organi dell’Associazione, ha il compito – anche avvalendosi del supporto scientifico di istituzioni e di professionisti terzi – di:

  1. elaborare, proporre, predisporre e coordinare linee guida ed iniziative per il perseguimento delle finalità culturali ed artistiche dell’Associazione;
  2. sovrintendere e coadiuvare la realizzazione, la custodia e la valorizzazione dell’Archivio del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto;
  3. rilasciare consulenze, perizie e certificazioni riguardanti le opere del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto;
  4. esprimere suggerimenti, ricercare soluzioni ed offrire supporto per la più efficace divulgazione delle attività dell’Associazione.

13.5    La Consulta si riunisce – anche con modalità tecnologiche di comunicazione a distanza, quali video conferenza e/o conferenza telematica – su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, mediante comunicazione da inoltrare ai componenti, con qualsiasi idoneo mezzo, anche digitale, attestante la ricezione e riportante l’ordine del giorno, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In mancanza di formale convocazione, la Consulta delibera validamente quando sono presenti tutti i propri membri.

13.6    La Consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera in via ordinaria a maggioranza dei partecipanti.

Articolo 14 – Organo di controllo

14.1    All’Organo di controllo (se nominato) è demandato il compito di controllo dell’amministrazione e della gestione dell’Associazione, nonché di amichevole compositore nel caso di controversie fra Soci. Interviene su esposto di un Socio o del Consiglio Direttivo. Le sue decisioni vengono portate per l’esecuzione al Consiglio Direttivo e sono appellabili entro 30 giorni all’Assemblea straordinaria dei Soci.

14.2    L’Organo di controllo è composto di 3 (tre) membri Controllori effettivi e 2 (due) membri Controllori supplenti, eletti tra chiunque si candidi, con esclusione dei soci costitutivi (Soci Promotori e Soci Naturali).

14.3    I Controllori sono nominati dall’Assemblea dell’Associazione che nomina anche il Presidente tra questi.

14.4    I Controllori durano in carica 2 anni e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del loro ufficio e sono rieleggibili.

Articolo 15 – Controversie e Foro competente

15.1    Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione e/o dell’interpretazione e/o della validità del presente Statuto, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, oltre che all’Organo di Controllo e/o all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

15.2    Per tutte le altre casistiche è comunque esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 16. Scioglimento e Liquidazione

16.1    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, validamente costituita, con una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci complessivi aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

16.2    È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta sulla legge.

Articolo 17. Modifiche allo statuto

17.1    Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

17.2    Le deliberazioni di modifica alla Statuto sono approvate dall’Assemblea straordinaria, validamente costituita, con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci complessivi aventi diritto di voto.

Articolo 18 – Disposizioni finali e transitorie

18.1    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

18.2    Il primo Consiglio Direttivo, nominato in sede di fondazione, resta in carica fino all’Assemblea ordinaria dei Soci prevista nell’anno successivo alla costituzione dell’Associazione e si integra progressivamente nei suoi componenti con la partecipazione di diritto, salvo indisponibilità personale, dei nuovi Soci Naturali che via via aderiscono all’Associazione. Analogamente, il Consiglio Direttivo, nominato in sede di fondazione, può essere integrato anche con altri componenti da individuare tra i soci sottoscrittori – che via via aderiscono all’Associazione e che a tale ruolo si rendono disponibili – su cooptazione diretta del Presidente e nei limiti proporzionali di cui al precedente articolo 11.1.